Statuto

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Per scaricare lo statuto in pdf clicca qui altrimenti puoi leggere sotto tutto lo Statuto, articolo per articolo in questa pagina:

Articolo 1

Denominazione

Si costituisce un Comitato, denominato “SALVIAMO CAVA… DA “, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto

Articolo 2

Principi e finalità

Il comitato è un’organizzazione di volontariato, apartitica ed è indipendente da qualsiasi altra istituzione.
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di:

  • Migliorare la qualità dell’acqua erogata dal servizio idrico, perseguire la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica
  • migliorare la situazione del traffico cittadino promuovendo la mobilità sostenibile.
  • Interagire con le amministrazioni locali e con le Istituzioni, promuovere le richieste dei cittadini in merito ai temi sovraesposti

Al fine di perseguire tali scopi, il Comitato intende raccogliere adesioni di cittadini e associazioni, organizzare eventi e iniziative rivolte a sensibilizzare cittadini, enti e istituzioni, fare informazione attraverso tutti i canali disponibili e possibili.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Articolo 3

Soci

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

  • per dimissioni
  • Per delivera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino tale indegnità

Articolo 4

Sede

Il Comitato ha sede nel Comune di Cava Manara, in via Cavallotti 22
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5

Durata

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l”impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l’organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Articolo 6

Incarichi del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.
Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Articolo 7

Regolamento

Potranno assumere la qualità di socio sia persone fisiche sia figure giuridiche collettive che condividano gli scopi del Comitato e accettino il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera insindacabilmente.

Articolo 8

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.
La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.
Secondo l’art.41 del C.C. tutti i suoi componenti rispondono personalmente delle obbligazioni assunte

Articolo 9

Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 10

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità connesse o analoghe alle proprie, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 11

L’esercizio sociale va dal 1gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 12

Assemblea

Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci ed ogni socio è titolare di un voto. Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l’ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Articolo 13

L’assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre essere convocata per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci, e/o a mezzo di mail. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di
una delega. L’assemblea è presieduta dal presidente del Comitato. I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro dal segretario o, in caso di suo impedimento, da altro socio designato dal presidente. I membri del consiglio direttivo ed i revisori (se nominati) non possono essere portatori di deleghe e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.